Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2125 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2125 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VITALE GENNARO N. IL 24/04/1988
avverso la sentenza n. 7013/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
14/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1. Con sentenza del 14.4.2012 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica,
applicava a Vitale Gennaro, ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena
concordata e.x art.444 c.p.p. di anni 1, mesi 6 di reclusione ed curo 4,000,00 di multa
per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90, riconosciuta la circostanza attenuante
speciale di cui al comma V con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.
Propone ricorso per cassazione il Vitale, a mezzo del difensore, denunciando il vizio di
motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
2. Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
cpp, l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p. questa
Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione “soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente
in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis sez.un.27.3.1992- Di
Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
Il Tribunale ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art.129 c.p.p., emergendo
piuttosto dagli atti la prova della penale responsabilità dell’imputato.
2.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in curo 1,500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo
1.500,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012 DEPOSITATA

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