Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21249 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21249 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORRESI ALBERTO nato il 16/06/1942 a ROMA

avverso la sentenza del 06/03/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alberto Morresi ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole
dei reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
A motivo del ricorso lamenta l’erronea applicazione dell’art. 192 c.p.c. in ordine all’omessa
assoluzione e la insufficiente motivazione e violazione di legge nella quantificazione della pena e nel
diniego delle attenuanti generiche.

Va ricordato che sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in
appello, anche se con l’aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente
assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento
attaccato e l’indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal
giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez.
4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso
per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti
in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva
argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).
La Corte di Appello di Roma ha, difatti, motivato in modo puntuale e del tutto logico sia in
ordine alla prova della condotta di spaccio (desunta da molteplici elementi indiziari, non riportati
nel ricorso, tra cui, ad esempio, la cessione a Fabio Rocca e la ingente quantità di danaro contante,
divisa in banconote di vario e piccolo taglio, di cui era in possesso l’imputato) sia in ordine
all’assenza di elementi positivi al fine della concessione delle attenuanti generiche, che non
possono fondarsi sul mero stato di incensurato dell’imputato.
Alla

inammissibilità

del

ricorso,

riconducibile

a

colpa

del

ricorrente

(Corte

Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018

Il ricorso è inammissibile, in quanto si limita a riproporre le censure già formulate in appello.

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