Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21248 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21248 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALENTI SALVATORE nato il 08/01/1973 a UCCLE( BELGIO)
avverso la sentenza del 24/04/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;
Data Udienza: 04/04/2018
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Valenti Salvatore ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l’ ha riconosciuto
colpevole del reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, fissata al
di sopra del minimo edittale
La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, in accoglimento dei motivi di
del trattamento sanzionatorio parametrato su una pena base pari ad anni 9, di poco superiore
al minimo edittale. Va dunque ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui in
tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della
media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice,
essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli
elementi di cui all’art. 133 cod. pen (ex multis Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 Rv. 267949;
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464).
Alla
inammissibilità
del
ricorso,
riconducibile
a
colpa
del
ricorrente
(Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018
appello, ha applicato le circostanze attenuanti generiche pervenendo ad una ulteriore riduzione