Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21247 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21247 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorsó proposto da:
ACHILLE DANTE ANNIBALE N. IL 12/10/1952
avverso la sentenza n. 3069/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
16/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/05/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, ACHILLE
DANTE ANNIBALE fu condannato alla pena di giustizia per i reati di lesioni
volontarie aggravate e di porto di coltello;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato personalmente, in
relazione al diniego delle attenuanti generiche, che andavano concesse in
considerazione del fatto che dagli anni ’80 non ha più commesso alcun reato era

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il
diniego delle attenuanti generiche è fondato sulla complessiva ed oggettiva
gravità del fatto, limitata solo dal pronto intervento dei carabinieri, oltre che sui
gravissimi precedenti penali per fatti diversi (sequestro di persona a scopo di
estorsione ed altro), riportati dall’imputato;
– che legittimamente il giudice, tra gli elementi di valutazione che può utilizzare
ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis
cod. pen. o di determinazione della pena, indicati dall’art. 133 cod. pen., può
considerare i precedenti penali (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv.
260460; Sez. 6, n. 16250 del 12/03/2013, Schirinzi, Rv. 256186; Sez. 5, n.
27382 del 28/04/2011, Franceschin, Rv. 250465);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2000 euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il pfesid nte

vissuto nel pieno rispetto della legalità;

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