Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21244 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21244 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MRAIDI ACHRAF nato il 04/09/1990

avverso la sentenza del 15/12/2016 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

7′

77

Data Udienza: 04/04/2018

OSSERVA

1. L’imputato MRAIDI Achraf propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con
la quale al predetto è stata applicata la pena di un anno di reclusione ed euro 2.000,00
di multa per il delitto di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché

Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. n.
10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura
della medesima. Esso è adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente,
di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la
concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia
ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba cioè essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.), indirizzo anche
successivamente ribadito (Sez. 1 n. 752 del 27/01/1999, Rv. 212742; Sez. 4 n. 33214
del 02/07/2013, Rv. 256071).
3. Nel caso di specie, il giudice ha richiamato in sentenza gli atti del fascicolo del
pubblico ministero.
4.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 04 aprile 2018

proposto per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.

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