Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21243 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21243 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RODRIGUEZ CABRERA KLEBER JOSE’ nato il 03/07/1985 a GUAYAQUIL
(ECUADOR)

avverso la sentenza del 16/05/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 04/04/2018

OSSERVA

1. L’imputato RODRIGUEZ CABRERA Kleber Josè propone ricorso contro la
sentenza in epigrafe, con la quale è stata rideterminata la pena inflittagli in primo grado
per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R.
309/90.

proposto per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.,
con i quali si riproducono profili di censura relativi al trattamento sanzionatorio, tuttavia
già adeguatamente esaminati dal giudice del gravame, attraverso un percorso
argomentativo del tutto congruo, logico e non contraddittorio che si sottrae al sindacato
di legittimità [sui limiti del quale, cfr., sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; n.
25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Il ricorrente non ha sviluppato una effettiva critica
al ragionamento svolto dai giudici di merito, funzione tipica dell’impugnazione essendo
invece quella di una critica argomentata al provvedimento che si realizza, a pena di
inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), attraverso la presentazione di motivi
che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta [cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in
motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez.
U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi
d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione]. sez. 2 n.
7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017), Rv. 269217].
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 04 aprile 2018

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché

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