Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21242 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21242 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SASSO GIUSEPPE nato il 28/01/1989 a TRANI

avverso la sentenza del 03/10/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TRANI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giuseppe Sasso ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe avverso la sentenza di cui in
epigrafe recante applicazione della pena ai sensi dell’art.444 c.p.p. per il reato di cui agli artt. 81
c.p., 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, prospettando la manifesta illogicità della
motivazione in ordine all’affermata responsabilità penale.
Il ricorso, soggetto in ragione della data della richiesta di applicazione della pena, alla

motivazione del provvedimento impugnato, che, peraltro, va necessariamente correlata
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti
dedotti nell’imputazione.
Alla

inammissibilità

del

ricorso,

riconducibile

a

colpa

del

ricorrente

(Corte

Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018

disciplina previgente, è inammissibile, in quanto non si confronta con la puntuale e congrua

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