Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21240 del 09/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21240 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRONCONI MICHEL N. IL 24/04/1982
avverso la sentenza n. 4152/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Data Udienza: 09/05/2016
RITENUTO IN FATI-0
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Tronconi Michel per i
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, personalmente, denunciando una carenza di motivazione riguardo la
mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto la pacifica
giurisprudenza di questa Corte è nel senso che allorquando il motivo
d’impugnazione sia manifestamente infondato non sussista obbligo alcuno del
giudicante di motivare il diniego del suo accoglimento; nella specie, a fronte della
motivazione circa il diniego della concessione del chiesto beneficio avvenuta in
primo grado non sussisteva obbligo di motivazione della Corte di appello di fronte
ad una generica riproposizione della richiesta senza alcuna specifica censura sul
punto dell’impugnata sentenza;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro duemila;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 9 maggio 2016.
reati di lesioni personali e minacce;