Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21240 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21240 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUGA GIULIANO nato il 06/10/1943 a VILLADOSSOLA

avverso la sentenza del 13/12/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE;

Data Udienza: 04/04/2018

4

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall’ imputato in epigrafe avverso sentenza della Corte d’Appello di
Torino pronunciata su rinvio della Corte di Cassazione recante l’affermazione di responsabilità
in ordine al reato di cui all’art.2 del D.Igs n.74/2000 è manifestamente infondato e quindi
inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata non avrebbe dovuto
contenere alcuna statuizione circa l’avvenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui al capo

l’estinzione dei predetti reati era stata già dichiarata dalla Corte di cassazione con la sentenza
rescindente. Alla Corte d’Appello era stata demandata, in sede di rinvio, la determinazione
della pena in ordine ai reati non prescritti (dichiarazione fiscale 2008, in relazione alle fatture
emesse nel 2007).
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni d esonero, della somma di euro 2000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del

procedimento ed ai pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2.000,00.

A e di quelli contestati al capo B) fino alla dichiarazione fiscale dell’anno 2007, posto che

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