Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2124 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2124 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CIRELLI ACHILLE N. IL 25/09/1976
2) D’ANNIBALE MONICA N. IL 22/04/1979
avverso la sentenza n. 5662/2011 CfP TRIBUNALE di PESCARA, del
21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Gup del Tribunale di Pescara, con sentenza emessa il 21/02/2012, ex
art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Monica D’Annibale e Achille
Dreni – imputati dei reati di cui all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come
loro rispettivamente ascritti in atti – la pena di anni tre di reclusione ed C
12.000,00 di multa, quanto a Monica D’Annibale; quella di anni due di reclusione

2. Entrambi gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo
violazione di legge e vizio dì motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc.
pen., in relazione alle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.

ed alla

congruità della pena
3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Gup del Tribunale di Pescara – tenuto conto,
peraltro, della peculiare natura processuale della sentenza di applicazione pena,
ex art. 444 cpp – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della
decisione; ivi comprese: la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp
per l’assoluzione nel merito dell’imputato e la congruità della pena, come
concordata tra le partì ed applicata ìn atti.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Monica
D’Annibale e Achille areni con condanna degli stessi al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa

delle Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore

Il Pr sidente

ed C 6.000,00 di multa ad Achille Cirelli.

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