Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21239 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21239 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERUZZI AGOSTINO nato il 20/08/1969 a NAPOLI

avverso la sentenza del 02/10/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 04/04/2018


MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall’ imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, V comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
logico-giuridici. I giudici di merito hanno considerato che l’imputato era stato identificato da

due banconote da cinque euro e che dette dichiarazioni erano perfettamente riscontrate dalle
risultanze dei servizi di osservazione della PG, che avevano visto l’imputato consegnare una
stecchetta di hashish in cambio di denaro prima di essere bloccato. Inoltre, il denaro provento
della cessione di stupefacente ( pari a due banconote da cinque euro) era stato trovato indosso
all’imputato.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità. La Corte di cassazione ha infatti il compito di controllare il
ragionamento probatorio e !a giustificazione della decisione del giudice di merito, non il
contenuto della medesima, essendo essa giudice non del risultato probatorio, ma del relativo
procedimento e de!la logicità del discorso argomentativo (S.U, n.6402 del 30/4/1997,
Dessimone, Rv.207945).
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, z;ella somma di euro 3000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammiss;.Dile

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del

procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
3.000,00.
Roma 4 ape 2C o.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

un consumatore quale colui che gli aveva consegnato la sostanza stupefacente in cambio di

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