Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21238 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21238 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MERCEDULO ELISA nato il 23/02/1967 a TORRE DEL GRECO
avverso la sentenza del 07/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
Data Udienza: 04/04/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Elisa Mercedulo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l’ha riconosciuta colpevole
del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
A motivo del ricorso lamenta l’omessa e contraddittoria motivazione in ordine al mancato
riconoscimento dell’applicabilità dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la censura formulata è del tutto generica e non si
riproporre le censure già formulate in appello. Va ricordato che sono inammissibili i motivi che si
limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l’aggiunta di frasi incidentali di
censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una
critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l’indicazione delle ragioni della loro
decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013
ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep.
14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre
totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il
vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al
provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).
La Corte di Appello di Napoli ha, difatti, motivato in modo puntuale e del tutto logico in ordine
alla qualificazione del fatto in considerazione del quantitativo di sostanza stupefacente, delle
attrezzature usate e del sistema di acquisto con modalità fiduciaria, sintomatico di un rapporto non
occasionale con la spacciatrice.
Alla
inammissibilità
del
ricorso,
riconducibile
a
colpa
del
ricorrente
(Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018
confronta con la puntuale e congrua motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a