Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21236 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21236 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BENCIVENGA VITO nato il 03/08/1962 a GRUMO NEVANO

avverso la sentenza del 23/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bencivenga Vito ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato il
giudizio di colpevolezza per il il reato di cui all’art. 186, secondo comma, lett. c) D.Igs
n.285/1992.
A motivo del ricorso lamenta carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche.
La doglianza, già disattesa dalla Corte territoriale con corretta ed adeguata motivazione

La Corte napoletana, pur operando una riduzione della pena inflitta in prime cure, ha
escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche posto che, come rilevato dal
primo giudice, dagli atti di causa non emergeva alcun elemento positivo sul quale fondarle né
era alcun elemento era stato indicato con i motivi di appello; ha inoltre osservato, ad
integrazione della motivazione della sentenza impugnata, che l’imputato presentava una
personalità negativa, in quanto gravato da un precedente penale.
Queste le precise considerazioni dei giudici di merito, conformi alla consolidata
giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della concessione o del diniego delle
circostanze attenuanti generiche e sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra
gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a
consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale,
laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero
dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed
alla pe.-sonalità de reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Inoltre, la concessione delle attenuanti deve avvenire come riconoscimento dell’esistenza di
elementi suscetCbi.i di positivo apprezzamento (Sez. 6, 28 ottobre 2010, Straface;

Sez. 3,

n. 44071 del 25/C9/2914 Rv. 260610).
Alia inammissibilità del ricorso,

riconducibile a colpa del ricorrente (Corte

Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna de! ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuaH e di una somma che coner,..a –lente si determina in 2000 euro, in favore della
cassa delle ammende

zhiara in a
. rnnnissibile i! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e ai vE.: -s c
– irnento dea somma di 7_000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso n Roma il 4 aprile 2018

DEPOSIT/ 5
IN CANCEI ‘

e meramente ripropositiva di uno dei motivi di appello, é manifestamente infondata.

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