Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21235 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21235 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAJDA ADRIAN ROBERT nato il 03/02/1992
avverso la sentenza del 10/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;
Data Udienza: 04/04/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall’ imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Contrariamente a quanto dedotto, il decreto di citazione in appello è stato notificato via
PEC al difensore dell’imputato, il quale era altresì presente in udienza. Inoltre, lo stesso
domicilio eletto, poiché il predetto risultava cancellato dalle liste dei residenti del Comune di
Ischia. Ne consegue che la notificazione risulta correttamente eseguita presso il difensore, a
mezzo PEC, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod proc pen.
Né è conferente quanto dedotto nella memoria difensiva depositata presso la
Cancelleria il 29 marzo 2018, dal momento che, a mente degli artt. 610, comma 5, e 613 cod
proc pen, nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione gli avvisi sono notificati soltanto al
difensore di fiducia.
Alla ritenuta inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2.000 a
titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2.000,00.
Roma 4 aprile 2018
PRESIDENTE
ricorrente ammette che non era stato possibile eseguire la notifica all’imputato presso il