Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21233 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21233 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
MARRA GIOVANNI nato il 17/02/1987 a MUGNANO DI NAPOLI
FABBRICINI VINCENZO nato il 17/04/1988 a NAPOLI

avverso la sentenza del 28/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 04/04/2018

OSSERVA

1. Gli imputati MARRA Giovanni e FABBRICINI Vincenzo propongono ricorsi
avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata confermata la loro condanna in
abbreviato per il delitto di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90.

limitati i ricorrenti a dedurre il difetto di motivazione sul diniego delle circostanze
attenuanti generiche, senza tuttavia sviluppare una effettiva critica al ragionamento
svolto dai giudici di merito [cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in
motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez.
U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi
d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione]. sez. 2 n.
7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017), Rv. 269217], alla luce delle modalità
dell’azione siccome monitorate dagli investigatori.
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al

pagamento delle spese del procedimento e ciascuno anche a quello della somma di euro
2000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno alla somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 04 aprile 2018

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., essendosi

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