Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21232 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21232 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARBATO DANIELE nato il 27/03/1980 a POMPEI

avverso la sentenza del 02/02/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 04/04/2018

OSSERVA

1. L’imputato BARBATO Daniele, definitivamente condannato per i reati di cui
all’art. 181 co. 1 bis d. Igs. 42/2004 e 110 cod. pen. e all’art. 349 co. 2, 110 e 59 cod.
pen., a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, propone nuovo ricorso

rinvio, a seguito dell’annullamento della sentenza di appello, limitatamente alla mancata
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al
ripristino dello stato dei luoghi.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
proposto per motivi non consentiti, atteso che parte ricorrente, senza tener conto della
definitività della dichiarazione della penale responsabilità in relazione ai delitti
contestatigli, ha dedotto vizi motivazionali in ordine alla mancata declaratoria ex art.
129 cod. proc. pen.
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 04 aprile 2018

contro la sentenza in epigrafe, con la quale è stato concesso al medesimo, in sede di

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