Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21231 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21231 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PONE ANTONIO nato il 12/12/1969 a NAPOLI
avverso la sentenza del 04/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
Data Udienza: 04/04/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Antonio Pone ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole dei
reati di cui agli artt. 81, 590 c.p. (capo a) e 189, commi 6 e 7, cod.strada (capo b).
A motivo del ricorso lamenta la violazione di legge e la mancanza o manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla affermata responsabilità penale, anche in relazione al mancato
riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., al diniego delle attenuanti
generiche ed alla quantificazione della pena (in particolare all’aumento per la recidiva) e della
Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze prospettano elementi di fatto sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità,
proponendo una diversa ricostruzione dei fatti e valutazioni alternative che non sono in questa sede
consentite laddove la motivazione dei giudici di merito sia, come nel caso di specie, congrua, logica
e priva di contraddizioni – la Corte di Appello si sofferma sull’attendibilità del teste, sugli elementi
negativi che giustificano il diniego delle generiche e sulla corretta quantificazione dell’aumento per
la recidiva, avvenuto pro reo in misure inferiore al minimo legale. Relativamente all’applicabilità
dell’art. 131-bis c.p. va rilevato che la questione non risulta posta in appello e che non può essere
dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 609, comma terzo, cod.
proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza
d’appello (Sez. 6, n. 20270 del 2016, rv. 266678).
Alla inammissibilità del
ricorso,
riconducibile a colpa del
ricorrente (Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018
Il Consigliere estensore
Il Presiden
sanzione accessoria della sospensione della patente.