Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2123 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2123 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LO GELFO MARCO N. IL 02/04/1981
avverso la sentenza n. 181/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
11/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

– che il Tribunale di Palermo, con sentenza del 11.1.2012 ha applicato a LO GELFO Marco la
pena concordata, ex articolo 444 C.P.P., in ordine al reato di cui gli articoli 110 cod. pen. e 6, lett.
d) d.l. 172\2008 (in Ficarazzi, il 10.1.2012);
— che il ricorso per cassazione proposto dall’imputato, in punto di vizio di motivazione e
violazione dell’art. 129 C.P.P. e mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche,
risulta manifestamente infondato perché in tema di “patteggiamento”, il rito prescelto non
consente la prospettazione, in sede di legittimità, di questioni che risultino incompatibili con la
richiesta di applicazione della pena formulata per il fatto contestato e per la relativa
qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l’accusa come giuridicamente
qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. II n. 5240,
14 gennaio 2009).
–che l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 C.P.P. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.(Sez. IV .34494, 17 ottobre 2006).
— che il gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per l’invocata
declaratoria immediata di non punibilità;
— che il Tribunale, peraltro aderendo alla richiesta di applicazione pena, ha chiaramente indicato
le ragioni del diniego delle attenuanti generiche nella pluralità dei precedenti penali gravanti
sull’imputato e nelle modalità della sua condotta, non incorrendo, pertanto, in alcuno dei vizi
denunciati
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato RO
amera di consiglio del 16.11.2012
il

i”igliere estenso

Il

DEPOSITATI
IN CANCELLERIA

16 GEN 2013
Il Funzionario Gtudiziari0
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Ritenuto:

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