Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21227 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21227 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEMOLA DAVIDE nato il 28/10/1979 a BARI

avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Davide Memola ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole
dei reati di cui agli artt. 2 e 7 della I. n. 895 del 1967 (capo a), 23, comma 3, I. n. 110 del 1975
(capo b), 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo c), 648 c.p. (capo d).
A motivo dei ricorsi lamenta la motivazione illogica e mancante in ordine al diniego delle
attenuanti generiche ed all’aumento di pena operato per la continuazione.

sorreggono e non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata, prospettando altresì
elementi di fatto sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità.
La Corte di Appello di Bari ha motivato in modo logico circa il diniego delle attenuanti
generiche, in ragione della gravità e dell’allarme sociale dei reati contestati, in considerazione
anche del possesso di armi clandestine, ed ha giustificato l’aumento di pena ex art. 81 cod.pen. per
i reati satellite, sempre operato in misura inferiore all’aumento medio consentito da tale
disposizione, in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p. In particolare, riguardo all’aumento di pena di
cui all’art. 81 cod.pen. per i reati satellite, va ribadito che, quando il giudice abbia dato conto del
riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati contestati al medesimo imputato ed
abbia giustificato in base ai criteri di cui all’art.133 cod.pen. la misura dell’aumento stabilito a titolo
di continuazione, in misura inferiore all’aumento medio previsto dall’art.81, secondo comma, cod.
pen., può ritenersi che abbia correttamente assolto all’obbligo di motivazione (v. sul punto in
motivazione Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015 ud. – dep. 02/07/2015, rv. 264101).
Alla

inammissibilità

del

ricorso,

riconducibile

a

colpa

del

ricorrente

(Corte

Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018

Il ricorso è inammissibile, in quanto le doglianze non enunciano le ragioni di diritto che le

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