Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21225 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21225 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

Dott. GERARDO SABEONE
Dott. GRAZIA MICCOLI
Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

– Consigliere –

REGISTRO GENERALE

– Consigliere – N. 22109/2015
– Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
MONGIU FRANCESCO N. IL 21/03/1943 parte offesa nel
procedimento c/
avverso il provvedimento n. 2389/2014 GIUDICE DI PACE di
MONZA, del 13/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/05/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con ricorso dell’Il maggio 2015, MONGIU FRANCESCO chiede la
rimessione dei procedimenti a suo carico in corso al giudice di pace di Monza n.
100-20015 mod. 21 bis (nei confronti di Nasi Teodor per il delitto di minaccia in
danno di Mongiu Francesco), n. 2106/2014 21 bis (nei confronti di Marchesi Greta e
Trancossi Claudio per il delitto di diffamazione in danno di Mongiu Francesco), n.

diffamzione in danno di Nasi Teodor);
– che con memoria dell’il aprile 2011 il MONGIU ha allegato a sostegno della
richiesta documentazione dalla quale “si evince inequivocabilmente quale sia la
“predisposizione d’animo” della dott.ssa Luisa Zanetti” nei suoi confronti;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che la richiesta è inammissibile per la manifesta infondatezza dei suoi motivi,
poiché l’istituto della rimessione del processo è applicabile in riferimento a
situazioni tali da turbare la libera determinazione dei soggetti che partecipano al
giudizio ovvero da indurre legittimo sospetto sulla serenità di giudizio dei
componenti l’ufficio giudiziario, non semplicemente il singolo o di singoli magistrati
e che dunque le questioni che pone il ricorrente si pongono chiaramente al di fuori
tale ambito;
– che l’istante allega alcuni atti (quali ad es. denunce presentate, due richieste
di archiviazione nei procedimenti che lo vedono come persona offesa, un decreto di
citazione a giudizio per ingiuria e diffamazione ed il relativo atto di costituzione di
parte civile del sig. Nasi Teodor) senza chiarire in che termini il magistrato
requirente possa esser ricompreso nella negativa valutazione che lo renderebbe
influenzabile nelle decisioni da prendere nei suoi riguardi, nè riuscendo a chiarire in
che modo si sarebbe determinata nell’ambiente di Monza quella grave situazione
locale, una grave – eccezionale – situazione locale (cfr. S.U. ord. n. 13687 del
28/1/2003, Rv. 223634, ric. Berlusconi e altri) tale da sconvolgere l’ordine
processuale, inteso quale sottospecie dell’ordine pubblico, che potrebbe giustificare
l’adozione di un provvedimento di trasferimento del giudizio;
– che questa Corte ha avuto modo reiteratamente di sottolineare che l’istituto

della rimessione del processo, determinando una deroga al principio costituzionale
del giudice natura precostituito per legge, ha un carattere di assoluta eccezionalità
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2389/2014 21 bis (nei confronti di Mongiu Francesco per i delitti di ingiuria e

e può svolgere la sua funzione solamente laddove – come la Consulta ha spiegato “le gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del processo” generino un
contesto peculiare “a favore o contro l’accusa o, reciprocamente, a favore o contro
l’imputato”, tale da far prevalere le esigenze sottese ai principi di indipendenza e di
imparzialità dell’organo giudicante considerato nel suo complesso, ed alla tutela del
diritto di difesa, sul divieto di distogliere l’imputato dal suo giudice naturale (così,
tra le altre, C. cost, n. 168 del 2006). L’eccezionalità dell’istituto della rimessione

applicazione ed una interpretazione restrittiva di quelle situazioni che possono
astrattamente giustificare lo spostamento del processo presso un ufficio giudiziario
diverso da quello “naturale”, cui per legge spetta la competenza alla relativa
trattazione. Da tanto deriva che, da un lato, per “grave situazione locale” deve
intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente
territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e
consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo
concreto per la non imparzialità del giudice, inteso come l’ufficio giudiziario della
sede in cui si svolge il processo di merito o di un pregiudizio alla libertà di
determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo; da altro lato,
che i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una
grave situazione locale e come conseguenza di essa …(in termini tali che)… la
situazione (deve) investire l’ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli
giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest’ultima eventualità
l’osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante
rimedi diversi, quali l’astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento
del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, ord. n. 15741 del 28/03/2013,
Conte, Rv. 255844; Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014 – dep. 21/01/2015, Sigmund,
Rv. 262278);
– che non possono essere valorizzati le determinazioni assunte nei confronti del
prevenuto dall’ufficio della Procura della Repubblica presso quel Tribunale, così
come descritte nella richiesta di rimessione, poichè, ai fini della rimessione del
processo, gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, possono assumere
rilevanza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen. e segg., purché abbiano pregiudicato
la libera determinazione delle persone che vi partecipano, ovvero abbiano dato
origine a motivi di legittimo sospetto sull’imparzialità dell’intero ufficio giudiziario
della sede in cui si svolge il processo. Ne consegue che mere patologie interne al
processo, ove non siano iscritte in un quadro ambientale connotato dalla presenza
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impone, dunque, una verifica rigorosa della esistenza dei presupposti della sua

di una grave situazione locale autonomamente accertata, non possono legittimare
l’eccezionale rimedio della rimessione del processo (così, tra le tante, Sez. U, n.
13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223642; Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013,
Berlusconi, Rv. 255376; Sez. 6, n. 35779 del 05/06/2007, Rienzi, Rv. 238154);
– che in conclusione, per le ragioni evidenziate, si impone la declaratoria di
inammissibilità della richiesta di rimessione;
– che all’inammissibilità consegue la condanna del richiedente al pagamento

pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima adeguato determinare in euro duemila;

P.Q.M.

dichiara inammissibile

la richiesta di rimessione e condanna il ricorrente al

pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2000 euro in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2016
Il consigli re e tensore

Il presid

delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen., al

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