Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21225 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21225 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEPIDI PIERO PAOLO nato il 19/02/1957 a L’AQUILA

avverso la sentenza del 07/07/2017 del TRIBUNALE di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’ imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art.590 cod pen (per omessa custodia del cane
pastore di sua proprietà, che aveva azzannato al piede destro Federici Giuseppe) è
inammissibile.
I motivi prospettati esulano infatti dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla

cassazione ove sano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato
del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre
la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti
di prova, bensì c stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione,

se :abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e

convincente risposta aile deduzioni delle penti, e se abbiano esattamente applicato le regole
della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate
conclusioni a prefenenza di altre (Sez. U. ,13-12-1995, Clarke ,Rv. 203428). Al riguardo,è stato
anche specificatc che

la denunzia

di minime incongruenze argomentative o l’omessa

esposizione di elennenti di valutazione, che i nicorrente ritenga tali da determinare una diversa
decisione (ma che non siano inequivocabiirnente muniti di un chiaro carattere di decisività),
non possono dar ieogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della
motivazione quaL ciue omissione valutativz cne riguardi singoli dati estrapolati dal contesto.
Al contrario, è szo esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia
contestualizzato Te
medesimi, oppune
argomentativo dos

consente di verifica ,- e a consisterza e la decisività degli elementi
!oro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto

T-T’.

innotivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Rv. 239789; Sez. 2, n.

9242 del 08/02/2113. v. 254928; Sez 1,in, 3128 del 07/11/2013, Rv. 259170).
Nel caso di sceciz dalle cadenze MdiVa.Z.0

della sentenza d’appello è

enucleabile una

attenta analisi be:z nisultanze pmcessuall, e oiJìé la Corte territoriale ha preso in esame tutte
le deduzioni difen ve ed è pervenuta ee sue conclusioni attraverso un itinerario logicogiuridico in ness . -i modo cens -_irabile,
apprezzamenti oli -l’atto non quaificabi

profilo della

razionalità, e sulla base di

e te:mini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e

perciò insindacabili in questa sede. In particolare, la sentenza ha attentamente vagliato, in
punto di fatto, n: . sos3 le dichlanazioni della persona offesa, ma anche quelle del dipendente
orine.s – rnite cd rine-merito del fatto, na analizzato il dichiarato dei testimoni addotti
dall’imputato, corre Urio di questi noi -, fosse stato presente i fatti e l’altro non avesse
assistito ala a3c – e3s_Hane_ perché si trovava all’interno dell’officina; ha infine considerato, sotto
il profilo dell’elen – ente soggettiyo, – e il
museruola e

<5 Ti e di notevole pericolosità, era tenuto senza ,_Hrizag!;o„ a nu:a, rile,ando l'apposizione del cartello "attenti al cane", cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in inidoneo a caute.E -e :Thooluimcca dei terzi, posto che non era sostenibile l'affermata tesi della natura merameni:e prvata e chiusa al pubbico del luogo ove si erano svolti i fatti, trattandosi di una unica area Si tratta, dunque . : ci si trovava anche l'oficina di cui era titolare l'imputato. tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente sede di 1 e. 3i1-_ -iirnità. Alla inarr,T..ssisilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente ai pagar.-:ento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa . ::mercer,Lo racor c onero, della somma di euro 3000 a titolo di sanzione :DECLAr.iZ:._ M dichiara inamr. procedimento cc 3.000,00. H ricorso e condanna li - icorrente al pagamento delle spese del v a;arnenro a favore del.: Cassa delle ammende della somma di euro delle ammende

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