Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21224 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21224 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NUZZO ALESSANDRO N. IL 04/09/1984
avverso l’ordinanza n. 9064/2014 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
03/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 09/05/2016

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con ordinanza del 03/02/2015, il Tribunale di Taranto
ha rigettato la richiesta di applicazione di pena proposta, ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., nell’interesse di Alessandro Nuzzo.
Nell’interesse di quest’ultimo è stato proposto ricorso per cassazione, con il
quale, premessa l’abnormità del provvedimento, si lamentano violazione di legge
e vizi motivazionali.
Il ricorso è inammissibile, poiché l’ordinanza de qua non rientra nel novero dei
provvedimenti ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod.

rivisitazione della decisione, attraverso la rinnovazione della richiesta prima
dell’apertura del dibattimento di primo grado e attraverso l’impugnazione, ai
sensi dell’art. 448, comma 1, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma in data 9 maggio 2016
Il Coro .onente estensore

Il Presiden e

proc. pen., senza che ciò privi l’interessato della possibilità di sollecitare una

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