Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21224 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21224 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANE ANTONIO nato il 05/03/1987 a CASTELLAMMARE DI STABIA
avverso la sentenza del 05/10/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 04/04/2018
OSSERVA
1. L’imputato PANE Antonio propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con la
quale al predetto è stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed euro
12.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73 co. 1 d.P.R. 309/90, eslcusa
l’occultamento su un autoarticolato di Kg. 2.091 di cocaina).
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
proposto per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. n.
10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura
della medesima. Esso è adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente,
di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la
concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia
ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba cioè essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.), indirizzo anche
successivamente ribadito (Sez. 1 n. 752 del 27/01/1999, Rv. 212742; Sez. 4 n. 33214
del 02/07/2013, Rv. 256071).
3. Nel caso di specie, il giudice ha richiamato in sentenza gli accertamenti della
P.G. esitati nel controllo del mezzo condotto dall’imputato (nel corso del quale i militari
avevano notato il predetto lanciare dal finestrino un involucro prontamente raccolto e
contenente due panetti di sostanza del tipo cocaina) e gli esiti degli accertamenti tecnici
sulla sostanza sequestrata.
4.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 04 aprile 2018
l’aggfravante di cui all’art. 80 stesso d.P.R. (condotta avente ad oggetto il trasporto e