Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21223 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21223 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORDANO ANDREA N. IL 07/02/1952 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 10643/2013 GIP TRIBUNALE di PALERMO,
del 20/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/05/2016

RITENUTO IN FATTO

– che GIORDANO ANDREA propone personalmente ricorso per cassazione contro
l’ordinanza di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Palermo, a seguito di udienza in camera di consiglio nel
procedimento contro ignoti, per il reato di cui all’art. 479 cod. pen.;
– che il ricorrente deduce erronea valutazione degli esiti delle indagini svolte, le
quali consentivano di configurare un grave reato in capo al medico che rediga un

ai componenti della commissione di invalidità Di Mitri Filippo, Tinnirello Antonino
e Lumetta Michele;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché proposto da soggetto non
legittimato;
– che infatti per pacifica giurisprudenza di questa Corte il ricorso nell’interesse
della persona offesa dal reato deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità
da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori
(per tutte: SU sentenze 24/1998 e 47473/2007, Sez. 6 sentenze 22025/2012 e
2330/2014), anche quando possegga la qualità personale di avvocato iscritto
all’albo dei cassazionisti (Sez. 6, n. 8995 del 04/02/2015, Marinone, Rv.
262457);
– che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (Sez. U, n. 47473 del
27/09/2007, Lo Mauro, in motivazione) che “l’inesistenza di un diritto della
persona offesa a sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione si fonda
non tanto sul fatto che essa non ha la qualità di parte processuale in senso
tecnico, e quindi non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 613, comma 1,
quanto piuttosto sul motivo che questa disposizione non è attributiva alle altre
parti processuali del potere di ricorrere personalmente per cassazione, ma è
invece meramente ricognitiva della facoltà di proposizione personale della
impugnazione, che la norma dell’art. 571, comma 1, riconosce al solo imputato,
in deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica (Sez.
Un., 21 giugno 2000 n. 19, Adragna, m. 216336; Sez. Un., 27 giugno 2001 n.
34535, Petrantoni, m. 219613; Sez. V, 26 maggio 2004 n. 37418, p.c. Penna in
proc. Ma fai e altro). La persona offesa dal reato non può quindi sottoscrivere
personalmente il ricorso non perché non sia parte processuale, nemmeno nel
limitato ambito del procedimento di archiviazione, bensì perché tale diritto non

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verbale di invalidità con false attestazioni diagnostiche ed in particolare in capo

spetta nemmeno alle altre parti processuali, essendo attribuito dall’art. 571 (e
non dall’art. 613) esclusivamente all’imputato”;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza dì elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000 (duemila);

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2000 euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il preside

P. Q. M.

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