Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21223 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21223 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GABRI SOFIEN nato il 12/02/1982
avverso la sentenza del 29/11/2017 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
Data Udienza: 04/04/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sofien Gabri ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe recante applicazione della pena
ai sensi dell’art.444 c.p.p. in ordine al delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990,
denunciando la violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena.
L’impugnazione, soggetta alla nuova disciplina vigente ratione temporis, in ragione del momento della
presentazione della richiesta di applicazione della pena (29 novembre 2017), é inammissibile, atteso che il
motivo proposto non è riconducibile a quelli oggi consentiti dalla nuova formulazione dell’art. 448, comma
2-
bis, cod.proc.pen., ai sensi del quale il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione
contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione
misure di sicurezza. Più precisamente per illegalità della pena non può intendersi la contestazione della
quantificazione della pena, peraltro concordata dalle parti, ma solo l’applicazione di una pena diversa da quella
legale.
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018
Il Consigliere estensore
Il Presicièn e
tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o delle