Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21222 del 27/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21222 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUSHAKAJ DARDAN N. IL 27/09/1986
MEMA ELIO N. IL 26/10/1984
avverso la sentenza n. 2708/2015 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
29/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 27/04/2016
r,
8247/2016
Motivi della decisione
2. Successivamente è pervenuta a questa Corte regolare dichiarazione del
medesimo difensore, procuratore speciale degli imputati, di rinuncia al ricorso con la
conseguenza che il medesimo deve, per tale ragione, essere dichiarato inammissibile.
3.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille) ciascuno a
titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibili I ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1000,00 euro ciascuno in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 27.4.2016
1. Il difensore di Lushakaj Dardan e Mema Elio, avv.to Daniele Sussman detto
Steinberg,
ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo la mancanza di motivazione
della stessa per non avere il giudice esaustivamente considerato la vicenda per la
quale l’imputato avrebbe dovuto essere assolto.