Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21221 del 27/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21221 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCIDA FRANCESCO N. IL 13/11/1963
avverso la sentenza n. 5832/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di REGGIO EMILIA, del 01/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 27/04/2016
5510/2016
Motivi della decisione
2.
Successivamente è pervenuta
a questa Corte regolare
dichiarazione
dell’imputato di rinuncia al ricorso con la conseguenza che il medesimo deve, per tale
ragione, essere dichiarato inammissibile.
3.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma
di euro 1000,00 .
Così deciso il 27.4.2016
1. Il difensore di Scida Francesco
ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo la
mancanza di motivazione della stessa per non avere il giudice esaustivamente
considerato la vicenda per la quale l’imputato avrebbe dovuto essere assolto.