Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21221 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21221 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

Data Udienza: 04/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANDERINO DANIEL nato il 13/09/1980 a AALEN( GERMANIA)

avverso la sentenza del 25/10/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE;

I

)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Manderino Daniel ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine assenza di valutazione degli
atti ai fini del proscioglimento dell’imputato nonché l’eccessività della pena inflitta.

Il ricorso è inammissibile.

sede di appello. Quanto alla deduzione sulla eccessività della pena, la prospettata censura è
generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta
motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l’impugnazione è
inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza
cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4,

n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

Alla inammissibilità del ricorso, rkonducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e co: – danna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso n Roma il 4 aprile 2018

Va rilevato che i motivi inerenti al giudizio di responsabilità non erano stati proposti in

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