Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21220 del 10/02/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21220 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di
Roma nel procedimento contro:
1) Perino Paolo, nato il 22/12/1974;

Avverso la sentenza n. 3244 emessa il 18/11/2014 dalla Corte di
Cassazione;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Pasquale
Fimiani, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza;

Data Udienza: 10/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa 1’11/03/2015 la Corte di appello di Roma
dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla richiesta formulata il
06/03/2014 dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma,
finalizzata a ottenere la dichiarazione di estinzione del reato commesso da Paolo
Perino – giudicato con decisione emessa dalla stessa Corte territoriale il
24/10/2013 confermata da questa Corte il 18/11/2014 – per morte del reo,

Si evidenziava, in particolare, che, nel caso in esame, il Perino, essendo
deceduto in data 12/12/2013, risultava morto dopo la sentenza emessa dalla
Corte di appello di Roma il 24/10/2013 e prima della sentenza emessa dalla
Corte di cassazione il 18/11/2014, con la conseguenza che doveva ritenersi
competente a decidere sull’istanza presentata dal Procuratore generale presso la
Corte di appello di Roma l’organo giurisdizionale che, per ultimo, aveva emesso
la pronunzia giurisdizionale nonostante la morte del reo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che la sentenza di condanna emessa
dopo la morte del reo, analogamente a quanto si verificava nel caso in esame, è
giuridicamente inesistente, mancando il soggetto processuale contro il quale
deve essere fatta valere la pretesa punitiva, nei cui confronti la sentenza stessa
è pronunciata.
Una tale sentenza, del resto, non può ritenersi passata in giudicato, ai sensi
dell’art. 648 cod. proc. pen., atteso che, conseguendo l’irrevocabilità della
decisione al decorso dei termini dell’impugnazione, senza che questa sia
proposta, nel caso in esame, si verificherebbe un’ipotesi di irrevocabilità
meramente formale, non esistendo un soggetto in grado di proporre il gravame e
nei cui confronti possa utilmente ritenersi decorso il termine per impugnare il
provvedimento.
Ne discende che, come correttamente rilevato dalla Corte di appello di Roma
nell’ordinanza emessa l’11/03/2015, spetta al giudice che ha emesso la sentenza
– in questo caso la Corte di cassazione – il potere-dovere di dichiararne
l’inesistenza giuridica, in conseguenza dell’estinzione del reato per morte del reo,
avvenuta anteriormente all’adozione dell’anzidetta pronunzia giurisdizionale,
conformemente alla giurisprudenza consolidata sul punto, che occorre ribadire

2

intervenuta il 12/12/2013.


(cfr. Sez. U, n. 3489 del 23/01/1982, Renna, Rv. 153021; Sez. 1, n. 3056
dell’01/10/1990, Bonura, Rv. 185654).

2. Sulla base delle considerazioni svolte, deve essere dichiarata l’inesistenza
della sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 18/11/2014 nei confronti di
Paolo Perino e, per l’effetto, deve essere annullata senza rinvio la sentenza della
Corte di appello di Roma n. 7945/2013 del 24/10/2013, per essere il reato

P.Q.M.

Dichiara l’inesistenza della sentenza n. 3244 del 18/11/2014 pronunciata dalla
Corte di cassazione nei confronti di Paolo Perino e, per l’effetto, annulla senza
rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma n. 7945/2013 del 24/10/2013
per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016.

estinto per morte dell’imputato, intervenuta il 12/12/2013.

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