Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21220 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21220 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONDAY DAVID nato il 29/10/1987

avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE;

Data Udienza: 04/04/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Monday David ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l’ ha riconosciuto colpevole
del reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche deducendo che la Corte territoriale non aveva valutato gli
specifici elementi indicati nei motivi di appello, quale la confessione resa. Deduce inoltre che in

La doglianza è manifestamente infondata. La prospettata censura non tiene conto della
esaustiva e corretta motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso l’applicabilità delle
circostanze attenuanti generiche in ragione dei numerosi procedimenti pendenti per fatti
analoghi, di talchè il reato di spaccio perpetrato rappresentava una allarmante ricaduta in
crimini della stessa specie. Quanto alla confessione, i giudici di merito hanno rilevato che la
stessa, lungi dal rivelare volontà di resipiscenza dell’imputato, era stata necessitata dalle
univoche risultanze processuali, insuscettibili di essere negate.
Va allora rammentato che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze
attenuanti generiche e’ sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi
indicati dall’articolo 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o
meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove
supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello
stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Stesse
considerazioni valgono in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ( ex multis
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).
Alla

inammissibilità

del

ricorso,

rico.-Aucibile

a

colpa

del

ricorrente

(Corte

Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e d una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 02.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso :n Roma il 4 aprile 2018

ogni caso i suindicati elementi avrebbero dovuto essere valutati nella dosimetria della pena.

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