Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2122 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2122 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Recupero Giancarlo, nato a Polistena il 6.5.83
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Palmi del 21.3.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di anni 4 di
reclusione e 18.000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice abbia inteso condannare il
Recupero sulla base della sola presenza sul luogo in cui veniva coltivata una piantagione di
marijuana.
il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua assoluta genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole
sufficienti a giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il
giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” (da
pm.iniumscanciGffil.2320.44). Peraltro, vi è da dire che, per un verso, il ricorrente cerca di
introdurre, in sede di legittimità, una nuova valutazione dei fatti e che, per altro verso, pur
nella sintesi tipica di una sentenza ex art. 444 c.p.p., il giudice risulta avere molto bene e
chiaramente spiegato come gli elementi che inducevano ad escludere la responsabilità

Data Udienza: 16/11/2012

dell’imputato discendevano dal rilievo che egli accertamenti di P.G. avevano evidenziato come
il fondo su cui era in atto la coltivazione fosse di proprietà di Sabatino Angelo ma in uso al
nipote Recupero Giancarlo che, per di più al momento dell’accesso, era ivi presente e nel
corso della perquisizione erano stati trovati anche semi e cime di canapa indiana.
Non solo, quindi, non si riscontra alcuna carenza motivazionale ma, anzi, la spiegazione
con cui il giudice ha ratificato la proposta che gli proveniva dalle parti è ampia, puntuale,
congrua e logica.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012
Il Pre idente

P.Q.M.

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