Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21218 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21218 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
XHEPNUZI ARJAN nato il 04/03/1981
avverso la sentenza del 20/10/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 04/04/2018
OSSERVA
1. L’imputato XHEPNUZI Arjan propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale al predetto è stata applicata in appello una pena concordata ai sensi
dell’art. 599 bis cod. proc. pen., per più ipotesi di cui all’art. 73 co. 1 d.P.R. 309/90.
proposto per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
L’art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n.
103, stabilisce che la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le
parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare
sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri
eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una
nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale
sono d’accordo.
Il che è avvenuto nel caso di specie, come emerge dalla motivazione della
sentenza impugnata, avendo le parti concordato sulla applicazione delle circostanze
attenuanti generiche e la rideterminazione della pena, con conseguente rinuncia quindi
a qualsivoglia, differente motivo di gravame, compreso quello della qualificazione
giuridica della condotta (sui limiti del ricorso in caso di sentenza di patteggiamento, cfr.
ex plurimis Cass. S.U. n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1 n.
752 del 27/01/1999, Rv. 212742; Sez. 4 n. 33214 del 02/07/2013, Rv. 256071; sez. 7,
n. 39600 del 10/9/2015, Rv. 264766).
3.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 04 aprile 2018
Il Presi ente
Il Consigliere estensore
dott. Francsc4 Maria Ciampi
dott.ssa Gabriella Cappello
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2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché