Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21216 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21216 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIGONI ROBERTO MARCO nato il 31/12/1976 a VENEZIA

avverso la sentenza del 06/02/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 04/04/2018


MOTIVI DELLA DECISIONE

Rigoni Roberto Marco ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze psicotrope.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione relativamente alla affermazione di
responsabilità in quanto basata su prove inaffidabili.
La doglianze sono inammissibili.

procura speciale, ha dichiarato di rinunciare ai motivi di appello diversi da quello relativo al
riconoscimento delle attenuanti generiche (pertanto, a tutte le doglianze concernenti il giudizio
di responsabilità in ordine ai reati contestati).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018

Risulta invero che all’udienza del 9 febbraio 2017 il difensore dell’imputato, munito di

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