Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21215 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21215 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIHANI ARTUR nato il 12/10/1978

avverso la sentenza del 15/09/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’ imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (trasporto dalla
Lombardia a Padova di 400 gr di cocaina, in concorso con Ahnned Alì e il connazionale Rezi
Arian, dietro compenso di 1000 euro) è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi

in correità di Zennaro Luca, trafficante di droga in contatto con Ahmed Alì, e il predetto
Ahnned, che avevano, in tempi diversi e dunque senza che si fossero reciprocamente
influenzati, descritto le modalità dell’operazione illecita di cui l’imputato si era reso partecipe.
Ulteriori riscontri esterni erano costituiti da numerosi contatti telefonici tra Ahnned, il Mihani e il
Rezi, che aveva partecipato al trasporto; inoltre, i veicoli intestati alla impresa del Rezi
avevano le medesime caratteristiche di quelli utilizzati per compiere il trasporto della droga. La
Corte territoriale ha ancora considerato che il Mihani era alla guida dell’automezzo sul quale
mo’”
viaggiava il Ahmed Alì, trafficante di un certo livello che si sarebbe affidato a un conducente
ignaro delle reali ragioni del trasporto, e che la somma ricevuta, pari a mille euro, non si
giustificava certo per un trasporto durato poche ore.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente
sede di legittimità. I motivi prospettati esulano infatti dal novero delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto
riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono
insindacabili in cassazione ove – come nel caso di specie – siano sorrette da motivazione
congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del
giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai
giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta
interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se
abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che
hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (S.U. ,13-12-1995,
Clarke ,Rv. 203428; SU, n.6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207945).
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 3000 a titolo di sanzione pecuniaria.

logico-giuridici. I giudici di merito hanno infatti vagliato l’attendibilità della articolata chiamata

PQM

dichiara inammissibile

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del

procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
3.000,00.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Francesco Mar

ampi

Roma 4 aprile 2n8

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