Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21214 del 10/02/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21214 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STILE DOMENICO N. IL 23/11/1958
avverso l’ordinanza n. 43/2013 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 11/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/seat”le conclusioni del PG Dott. 03c (9.1

Data Udienza: 10/02/2016

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 11 novembre 2014 il Tribunale di Torre
Annunziata, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione
proposta da Domenico Stile avverso l’ordinanza, emessa dallo stesso Tribunale
in data 3 dicembre 2014 di rigetto della richiesta, dallo stesso avanzata, per
l’applicazione dell’indulto ai sensi della legge n. 241/2006; a fondamento della

decisione ribadiva che gli illeciti edilizi per i quali lo Stile aveva riportato
condanna non potevano essere stati materialmente commessi in data
antecedente il 2 maggio 2006, il che impediva l’applicazione del condono.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’interessato per il
tramite del proprio difensore, il quale ha dedotto violazione ed erronea
applicazione dell’art. 1 della legge 241/2006 per la mancata concessione
dell’indulto sulla scorta di erronea interpretazione del giudicato. Il Tribunale, pur
avendo ammesso che non vi era alcuna certezza sulla data di consumazione
dell’illecito, ha ritenuto inverosimile che il reato fosse stato commesso tra la data
del 24/4/2006 e quella del 2/5/2006 in ragione delle dimensioni del manufatto
realizzato abusivamente, mentre eventuali dubbi al riguardo avrebbero dovuto
essere risolti in favore del reo.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso questa Corte, dr.
Oscar Cedrangolo, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché
incentrato su questione di fatto, relativa all’accertamento del momento di
consumazione del reato.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
1.L’ordinanza impugnata ha respinto l’opposizione e ribadito la precedente
decisione di esclusione dei presupposti applicativi dell’indulto in base alla
corretta considerazione degli accertamenti contenuti nella sentenza di condanna;
in particolare, ha evidenziato che il Tribunale di Torre Annunziata, a fronte della
contestazione nel procedimento a carico dello Stile di illeciti edilizi ed ambientali,
descritti come consumati “in epoca successiva al mese di aprile 2006”, aveva
affermato che la loro realizzazione era certamente avvenuta in un momento
successivo al 24/4/2006 ed antecedente al 4/7/2007 quando era stato posto
sotto sequestro, in quanto nella prima data era stata presentata d.i.a. all’ufficio
tecnico comunale, corredata da rilievi fotografici ritraenti l’area da edificare, ma
non la presenza del capannone. Ha quindi aggiunto che, in ragione delle
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dimensioni del manufatto e delle caratteristiche costruttive, richiedenti la
realizzazione di una base in calcestruzzo di 95,00 mq. e la posa della superiore
struttura in lamiere, ossia una pluralità di azioni coordinate e non istantanee,
necessarie ad edificare opera di notevole ingombro, non era verosimile che la
costruzione fosse stata completata prima del 2/5/2006, termine utile per poter
fruire dell’indulto.

difensiva che tenta di anticipare all’inizio del mese di aprile 2006 la realizzazione
degli abusi senza considerare che: già l’accusa postulava la loro verificazione in
un momento successivo al mese di aprile 2006, quindi da maggio in poi,
offrendo quindi riferimenti fattuali rilevanti per collocare temporalmente il fatto;
quello dedotto costituisce un profilo fattuale estraneo all’ambito di cognizione di
questo giudice di legittimità; comunque la datazione della condotta illecita ad un
momento successivo al 24/4/2016 non è stata operata a propria discrezione dal
giudice dell’esecuzione, ma è stata dedotta dalla sentenza di condanna passata
in giudicato sulla base di un apprezzamento di merito, non discutibile in questa
sede. In altri termini, proprio la considerazione di quanto statuito nel giudicato e
dei dati fattuali valutati dal giudice in sede di cognizione ha consentito di
desumere la data di commissione dei reati come successiva al 2/6/2006.
1.2 Pertanto, pur non volendo porre in discussione, il principio di diritto,
secondo il quale in caso di incertezza sull’epoca di consumazione del reato, ai fini
dell’applicazione di cause estintive l’onere di provare con esattezza tale dato
grava sull’accusa con la conseguenza che le situazioni dubbie debbono essere
risolte a vantaggio dell’imputato (Cass. sez. 1, n. 11847 del 9/04/2014, Villa ed
altro, rv. 262866; sez. 1, n. 11512 del 21/01/2005, Spinelli, rv. 231267), nel
caso in esame il giudice dell’esecuzione ha rintracciato elementi sufficienti e
logicamente persuasivi per ritenere che i reati fossero stati comunque commessi
dopo la data utile per ottenere l’applicazione del provvedimento indulgenziale.
Il ricorso va dunque respinto con la conseguente condanna del proponente
al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2016.

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1.1 Da tali premesse si evince in primo luogo l’infondatezza della tesi

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