Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21213 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21213 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEN HAJTAHER GAZI nato il 01/03/1996

avverso la sentenza del 12/07/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, V comma, DPR 309/1990 ( spaccio di hashish
e cocaina anche a soggetti minorenni) è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, in ordine al trattamento sanzionatorio la
pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative

le modalità del fatto, denotante scarsissima considerazione dell’età degli acquirenti (uno dei
minorenni non aveva neppure 14 anni) e l’esistenza di precedenti penali specifici, rivelatori di
una pervicace tendenza a delinquere, giustificavano lo scostamento dal minimo edittale
riguardo alla determinazione della pena base. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha
osservato che l’imputato veniva giudicato per terza volta in ordine al medesimo reato di
spaccio, cui quindi si dedica in modo stabile, senza che le precedenti condanne avessero avuto
alcun effetto dissuasivo.
Queste le precise considerazioni dei giudici di merito, a fronte delle quali il ricorrente
non ha dedotto specifiche nuove doglianze, limitandosi a riproporre le medesime censure già
rigettate in sede di gravame. In relazione all’adeguatezza della appare, invero, assolutamente
corretto e insindacabile in sede di legittimità il rilievo fattuale del giudice di merito in ordine ai
connotati di allarmante gravità che rendono l’imputato immeritevole di un più mite
trattamento sanzionatorio.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso ‘n Roma il 4 aprile 2018

acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. La Corte d’appello ha osservato che

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