Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21212 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21212 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORATZA GIOVANNI nato il 10/08/1979 a MALO

avverso la sentenza del 22/06/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Coratza Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che lo ha
condannato per il reato di cui all’art. 186, secondo comma, lett c) D.Lgs n.285/1992.
A motivo del ricorso lamenta il mancato espletamento di una prova decisiva nonchè
vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla utilizzabilità dell’esame alcolimetrico
La doglianze sono manifestamente infondate perché, da un lato,

non tengono conto della

adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale con congrua motivazione.
Ed invero, quanto al fatto che i giudici di merito non avrebbero visionato il filmato delle
telecamere che riprendevano l’arrivo dell’imputato presso il proprio garage, va ribadito che,
secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, deve ritenersi “decisiva”,
secondo la previsione dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le
argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare, che, ove esperita,
avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o
non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (ex multis

Sez. 4, n. 6783

del 23/01/2014, Rv. 259323). Nella specie la Corte territoriale, facendo esatta applicazione del
richiamato principio, ha evidenziato che il filmato relativo all’arrivo dell’auto non avrebbe
potuto inficiare nè i risultati dell’alcotest né la precisa descrizione dello stato in cui si trovava
l’imputato, risultanti dalla annotazione di servizio ( alito fortemente vinoso, difficoltà di eloquio,
bocca impastata, frasi sconnesse).
Quanto, poi, al fatto che l’alcoltest sarebbe stato eseguito soltanto dall’agente e non
dall’ufficiale di polizia giudiziaria e che il difensore non sarebbe stato avvisato dell’atto se non
dopo il compimento dell’alcoltest, la sentenza evidenzia correttamente che le operazioni erano
state compiute congiuntamente dall’agente Ferretti e dall’ufficiale Passeri, come emerge dalla
annotazione di servizio a firma congiunta, essendo irrilevante che l’alcoltest rechi soltanto la
sottoscrizione dell’agente. In ogni caso, deve ribadirsi che l’accertamento strumentale dello
stato di ebbrezza (cosiddetto alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed
indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo
la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di
farsi assistere da difensore di fiducia, e non anche attendere l’arrivo del difensore
eventualmente nominato (Sez. 4, n. 41178 del 20/07/2017, Rv. 270772; Sez. 6, n. 11908 del
23/10/1992, Rv. 192916) .
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 3000 a titolo di sanzione pecuniaria.

L)
)

consolidata giurisprudenza di questa Corte e, per altro verso, si risolvono in censure gil

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro

Roma 4 aprile 2018

IL C NSIGLIERE ESTENSORE
Lor dana Miccichè
l

IL PRESIDENTE
Francesco M ria Ciampi

3.000,00.

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