Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21210 del 10/02/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21210 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Wiwoloku Olabayo Francis, nata 1’01/04/1976;

Avverso l’ordinanza n. 532/2014 emessa il 27/10/2014 dalla Corte di
appello di Palermo;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Sante
Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 10/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 27/10/2014 la Corte di appello di Palermo, quale
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Olabayo Francis
Wiwoloku,

finalizzata a ottenere

l’applicazione della

disciplina

della

continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze
irrevocabili emesse dalla Corte di appello di Palermo il 18/09/2012 e dal G.U.P.
del Tribunale di Palermo 1’11/12/2012.

dell’insussistenza del vincolo della continuazione tra le condotte delittuose
presupposte, ritenendosi ostativa all’applicazione della disciplina invocata
l’autonomia dei reati oggetto di valutazione, che non consentiva di ipotizzare
l’unicità del disegno criminoso sotteso alle vicende associative giudicate, che
venivano differenziate sia sotto il profilo della composizione soggettiva dei
sodalizi che sotto il profilo cronologico.

2.

Avverso questa ordinanza il Wiwoloku, a mezzo del suo difensore,

ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in
relazione all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si
imponeva tenuto conto della correlazione tipologica e territoriale dei fatti
delittuosi giudicati dalle sentenze presupposte, che era stata valutata con un
percorso argomentativo contraddittorio e manifestamente illogico.
Si deduceva, in particolare, che, nel provvedimento impugnato, non si
teneva conto del fatto che i reati giudicati dalle due sentenze irrevocabili
presupposte erano della medesima indole, disattesa dal giudice dell’esecuzione
senza alcun riferimento alla possibilità di una preordinazione unitaria sottesa alle
varie condotte delittuose, rispetto alle quali occorreva ulteriormente considerare
che i comportamenti in esame si sovrapponevano cronologicamente in relazione
al segmento criminale riguardante l’anno 2008.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità
consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal
Wiwoloku, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da
2

Il provvedimento di rigetto, in particolare, veniva adottato in conseguenza

parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le
violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod.
proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso
che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si
richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già
concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (cfr. Sez. 1, n. 11564 del
13/11/2012, Daniele, Rv. 255156).
La verifica di tali condotte delittuose, inoltre, non può essere compiuta sulla

acquisire la prova che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo invocato siano
stati concepiti nell’ambito di un programma unitario. Tale programma, a sua
volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita
improntata al crimine, perché in tal caso «la reiterazione della condotta
criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal
crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la
recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere,
secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto
della continuazione, preordinato al “favor rei”» (cfr. Sez. 5, n. 10917 del
12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
Alla luce di tali parametri ermeneutici questa Corte osserva che l’ordinanza
impugnata non ha esplicitato correttamente il percorso argomentativo sulla base
del quale la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione invocato dal
Wiwoloku veniva respinta, tenuto conto della sovrapposizione cronologica
parziale esistente tra le condotte delittuose associative giudicate dalle due
sentenze presupposte.
La Corte territoriale, invero, non dava conto della circostanza incontroversa
che, nel caso in esame, le due compagini associative attive nel settore dello
spaccio di sostanze stupefacenti, pur diversamente composte, operavano nella
stessa area palermitana e in un arco temporale parzialmente sovrapponibile,
riguardante i mesi compresi tra il marzo e il giugno del 2008 valutati nell’ambito
della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 18/09/2012 e la prima
metà del 2008 valutata nell’ambito della sentenza emessa dal G.U.P. del
Tribunale di Palermo 1’11/12/2012. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione
avrebbe dovuto dare esplicitamente conto delle ragioni per cui l’attività
delittuosa posta in essere dalle due consorterie criminali – tenuto conto delle
caratteristiche di operatività e delle sostanze stupefacenti spacciate, consistenti
in hashish e cocaina in un caso e in eroina e cocaina nell’altro – limitatamente
all’arco temporale per il quale si verificava la sovrapposizione cronologica
richiamata non poteva ritenersi espressiva di un disegno criminoso unitario.
3

base di indici meramente presuntivi o di mere congetture, essendo necessario

Né, sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato, esplicitata a
pagina 4, può ritenersi soddisfacente, limitandosi la Corte territoriale ad
affermare, in termini assertivi e senza alcuna ricognizione delle connotazioni
operative dei due sodalizi, che «da un punto di vista temporale, non sussiste
sovrapposizione bensì mera successione cronologica tra le due associazioni,
salvo che per soli due mesi […]».

2. Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con

conformandosi ai principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di
Palermo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016.

rinvio alla Corte di appello di Palermo, affinché provveda a un nuovo esame,

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