Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21210 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21210 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FATTAH ABDELHAY nato il 01/01/1976
avverso la sentenza del 26/10/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 04/04/2018
OSSERVA
1. L’imputato FATTAH Abdelhay propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la sua condanna per più ipotesi di reato di cui all’art. 73
co. 5 d.P.R. 309/90.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per manifesta
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.) senza tener conto della giustificazione
addotta dal giudice d’appello che ha ricollegato la speciale tenuità non solo al lucro
patrimoniale, ma anche all’evento dannoso o pericoloso, escludendone i presupposti nel
caso di specie, alla luce della condotta costante ed abituale e del ritrovamento di
elementi indicativi di una abituale attività di spaccio, non svolgendo pertanto alcuna
critica effettiva al ragionamento contenuto nella sentenza impugnata [cfr., sul
contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del
21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi
possono applicarsi anche al ricorso per cassazione].
3.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 3000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 04 aprile 2018
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Cappello
Il Presidente
dott. Frances
ria Ciampi
infondatezza del motivo (con il quale la parte ha lamentato il mancato riconoscimento