Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21209 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21209 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SABATTINI MARCO nato il 01/05/1961 a PISA

avverso la sentenza del 17/07/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 04/04/2018

‘l

OSSERVA

1. L’imputato SABATTINI Marco propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all’art. 186 co. 2 lett.
c) e co. 2 bis C.d.S.

proposto per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.,
con i quali si riproducono profili di censura già adeguatamente esaminati dal giudice del
gravame, attraverso un percorso argomentativo del tutto congruo, logico e non
contraddittorio che si sottrae al sindacato di legittimità [sui limiti del quale, cfr., sez. 6
n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Il
ricorrente non ha sviluppato una effettiva critica al ragionamento svolto dai giudici di
merito [cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n.
8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del
27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui
principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione], ribadendo le proprie
censure in fatto, precluse in questa sede [si rinvia, quanto alla utilizzabilità dei risultati
dei prelievi espletati nell’ambito di protocollo sanitario, in motivazione a sez. 4, n.
51284 del 10/10/2017, Lirussi; n. 4118 del 09/12/2008 Ud. (dep. 28/01/2009), Rv.
242834].
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 04 aprile 2018

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché

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