Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21208 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21208 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VISANI GIUSEPPE nato il 26/11/1953 a MESSINA

avverso la sentenza del 07/06/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giuseppe Visani ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole
del reato di cui all’art. 186, secondo comma, lett. b, e 2-sexises, cod.strada.
A motivo del ricorso lamenta l’omessa motivazione, non rispondendo la ricostruzione degli
accadimenti a criteri intrinseci di logica, e la violazione di legge e mancanza di motivazione in
ordine alla negata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.

proponendo una diversa ricostruzione dei fatti che non è in questa sede consentita laddove la
motivazione dei giudici di merito sia, come nel caso di specie, congrua, logica e priva di
contraddizioni. Il diniego delle attenuanti generiche è, inoltre, pienamente conforme
all’orientamento secondo cui è legittima la motivazione della loro mancata concessione fondata
sull’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art.
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio
2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più
sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 2017, rv. 270986).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018

Le doglianze prospettano elementi di fatto sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità,

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