Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21207 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21207 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RANERI ANDREA nato il 15/10/1988 a TAORMINA

avverso la sentenza del 08/06/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ranieri Andrea ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato il giudizio
di colpevolezza per il reato di cui all’art.73 D.P.R.n.309/90.
A motivo del ricorso lamenta carenza di motivazione in relazione alla mancata
qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità.
La doglianza, già disattesa dalla Corte territoriale con corretta ed adeguata motivazione,

La Corte messinese, rifacendosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha infatti
escluso la configurabilità dell’ipotesi attenuata di cui all’art.73, quinto comma, del citato D.P.R.
in considerazione del numero di dosi medie ricavabili della sostanza sequestrata (1 kg e 50 gr
di marijuana, pari a 6.589 dosi medie giornaliere), corrispondenti ad un’elevata diffusività del
danno per la salute pubblica (Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610; Sez. 3, n. 27064
del 19/03/2014, Rv. 259664; Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015 Rv. 263651).
Né è conferente il richiamo alla ipotesi del cd ” piccolo spaccio” , non ricorrendo né lo
stato di tossicodipendenza dell’imputato (Sez. 3, n. 46610 del 9 ottobre 2014, P.G. in proc.
Salaman, Rv. 260991) né una ridotta circolazione di merci e di denaro (Sez. 6, n. 15642 del
27/01/2015,Rv. 263068), certo non riconducibile alle mere affermazioni dell’imputato
riguardanti l’intenzione di vendere la droga per sostentarsi in quanto disoccupato.
Alla inammssibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2.000 a titolo di
sanzione pecuniaria.

P Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i! ricorrente a! pagamento delle spese
processuali e a! versamento della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così decisc !n Roma il 4 aprile 2018

è manifestamente infondata.

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