Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21205 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21205 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOSTER GIANFRANCO nato il 20/05/1975 a ESTE
avverso la sentenza del 19/01/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 04/04/2018
OSSERVA
1. L’imputato SOSTER Gianfranco propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all’art. 186 co. 2 lett.
c) e co. 2 bis C.d.S.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
con i quali si riproducono profili di censura già adeguatamente esaminati dal giudice del
gravame, attraverso un percorso argomentativo del tutto congruo, logico e non
contraddittorio che si sottrae al sindacato di legittimità [sui limiti del quale, cfr., sez. 6
n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Il
ricorrente non ha sviluppato una effettiva critica al ragionamento svolto dai giudici di
merito [cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n.
8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del
27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui
principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione], rilevandosi che nel caso di
specie la Corte, oltre ad avere rilevato la tardività dell’eccezione (sul punto, cfr. Sez. U.
n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023), ha precisato che l’accertamento non era
stato effettuato su richiesta della P.G., bensì nell’ambito di un protocollo sanitario,
l’imputato essendo stato addirittura trasportato in ospedale con elisoccorso [sul punto,
cfr. ex multis sez. 4 n. 3340 del 22/12/2016 Ud. (dep. 23/01/2017), Tolazzi, Rv.
268885; in motivazione n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi], quanto al consenso ai
prelievi ribadendosi il principio, più volte formulato da questa Corte della sua non
indispensabilità in caso di terapie di pronto soccorso [cfr., ex multis, sez. 4 n. 6755 dei
06/11/2012 Ud. (dep. 11/02/2013), Rv. 254931; n. 26108 del 16/05/2012, Rv.
253596; sez. F. n. 52877 del 25/08/2016, Rv, 268807].
3.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 04 aprile 2018
proposto per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.,