Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21204 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21204 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OSTUNI PAOLO nato il 27/03/1993 a ALTAMURA

avverso l’ordinanza del 09/06/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ostuni Paolo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di
Bari che, ai sensi dell’art. 591 cod proc pen, ha dichiarato l’inammissibilità del proposto appello
per tardività. A motivo del ricorso lamenta il difetto di contraddittorio, poiché l’impugnata
ordinanza era stata pronunciata senza previo avviso.
L’impugnazione è manifestamente infondata.

declaratoria di inammissibilità dell’appello, pronunciata “de plano”, senza che debbano essere
osservati gli adempimenti per il procedimento camerale prescritti dall’art. 127 cod. proc. pen.,
il quale non è richiamato dalla norma generale di cui all’art. 591, comma secondo, cod. proc.
pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d’ufficio (Sez. 5, n. 7448
del 03/10/2013, Rv. 259031; Sez. 6, n. 48752 del 22/11/2011, Rv. 251565).
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della somma di C
3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018
Il Consigliere 1estensore

Il P esidente

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità è legittima la

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