Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21203 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21203 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
RAMPICONI DARIA nato il 02/03/1952 a ROMA ,
BALBO GIUSEPPINA nato il 13/06/1968 a ROMA

avverso la sentenza del 19/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rampiconi Daria e Giuseppina Balbo ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che le ha
riconosciute colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 99, comma 2, c.p. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
A motivo dei ricorsi Rampiconi Daria lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione
per essere stata affermata la sua responsabilità nonostante la sua condotta non fosse finalizzata
allo spaccio ma all’utilizzo personale del figlio tossicodipendente e per non essere stata applicata la

per essere stata affermata la sua responsabilità nonostante l’estraneità alla condotta dell’autrice
Rampiconi, funzionale, comunque, non allo spaccio ma all’utilizzo personale del proprio marito
tossicodipendente.
Con memoria del 29 marzo 2018 il difensore delle ricorrenti ha eccepito l’omessa notifica a
Daria Rampiconi dell’avviso di fissazione udienza, avvenuta a mezzo p.e.c. Tale eccezione non
merita accoglimento, atteso che la notificazione, in base alla documentazione inserita nel fascicolo
d’ufficio, risulta effettuata riguardo ad entrambe le ricorrenti nei confronti dell’unico difensore,
sicché va data continuità all’orientamento consolidato, formatosi in tema di notifica a mezzo fax,
secondo cui non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione del decreto di citazione in appello
a più imputati, mediante consegna al loro comune difensore di fiducia di un’unica copia dell’atto
contenente i nomi di ciascuno di essi (Sez. 2, n. 50976 del 17/09/2015 Ud., rv. 265759).
Nel merito i ricorsi sono inammissibili. Le doglianze non si confrontano con il contenuto della
sentenza impugnata, prospettando altresì elementi di fatto sottratti al sindacato di questa Corte di
legittimità. La decisione impugnata ricostruisce, difatti, in modo puntuale, non manifestamente
illogico e privo di contraddizioni la vicenda, soffermandosi specificamente sulla partecipazione
attiva di Giuseppina Balbo ed esplicando sufficientemente e coerentemente il percorso seguito per
la quantificazione della pena. A ciò si aggiunga che la decisione dei giudici di merito è pienamente
conforme al tenore letterale dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, che sanziona espressamente
anche il procurare ad altri sostanza stupefacente, e all’orientamento della giurisprudenza di
legittimità, secondo cui, ai fini della punibilità, è irrilevante che la cessione o intermediazione
avvenga a titolo gratuito, ricadendo al di fuori dell’illecito penale solo la detenzione per il proprio
suo personale (Sez. 4, n. 35682 del 2007, rv. 237776).
Alla

inammissibilità

dei

ricorsi,

riconducibile

a

colpa

delle

ricorrenti

(Corte

Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna delle stesse al pagamento delle spese processuali e
di una somma, che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 4 aprile 2018.

pena nel minimo edittale; Giuseppina Balbo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione

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