Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21202 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21202 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORTESE GIOVANNI nato il 26/06/1988 a MESSINA

avverso la sentenza del 08/06/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giovanni Cortese ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole
del reato di cui all’art. 99, secondo comma, cod.pen. e 73, comma 1 e 1-bis, del d.P.R. n. 309 del
1990.
A motivo del ricorso lamenta la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione in relazione sia al diniego della concessione delle circostanze
attenuanti generiche sia alla severità della pena.

Le doglianze non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata, la cui motivazione
si presenta lineare, coerente, logica e conforme all’esauriente disamina degli elementi di fatto, e
finiscono con l’essere meramente ripetitivi delle censure già formulate in appello. La Corte di
Appello di Messina ha, difatti, con argomentazioni congrue, non manifestamente illogiche e prive di
ogni contraddizione, negato la concessione delle attenuanti generiche in considerazione dei
precedenti penali specifici dell’imputato “che danno contezza di una sua propensione a violare la
legge” e rideterminato la pena in nove mesi di reclusione ed euro 1200,00 di multa valutati i criteri
di cui all’art. 133 cod.pen. – in particolare la gravità dei fatti e la personalità del colpevole. In
proposito va ricordato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un
giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non
contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod.
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione e che, in applicazione di
tale principio, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 ud. – dep. 22/09/2017, rv. 271269, ha ritenuto
sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi
precedenti penali dell’imputato.
Alla

inammissibilità

del

ricorso,

riconducibile

a

colpa

del

ricorrente

(Corte

Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018

Il ricorso è inammissibile.

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