Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21201 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21201 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TONDO FABRIZIO nato il 17/02/1974 a ROMA

avverso la sentenza del 07/07/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

Data Udienza: 04/04/2018

PI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fabrizio Tondo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole
del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.
A motivo del ricorso lamenta la motivazione generica ed apparente in ordine alla richiesta di
esclusione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, in quanto non si confronta con la puntuale e congrua motivazione

attenuanti generiche, prospettando elementi di fatto sottratti al sindacato di questa Corte.
La Corte di Appello di Roma ha, difatti, confermato l’applicazione della recidiva specifica
reiterata infraquinquennale e il diniego delle attenuanti generiche in considerazione dei numerosi
precedenti anche specifici, della sottoposizione ad ulteriore arresto in flagranza per fatti analoghi a
quello in esame pochi giorni prima e dell’insussistenza di elementi favorevoli.
Alla

inammissibilità

del

ricorso,

riconducibile

a

colpa

del

ricorrente

(Corte

Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018

del provvedimento impugnato in ordine alle richieste difensive concernenti la recidiva e le

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