Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21200 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21200 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OUAZINE MOHAMMED nato il 13/07/1983
avverso la sentenza del 20/01/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
Data Udienza: 04/04/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ouazine Mohannmed ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto
colpevole dei reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, e 80 (capo a) e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990
(capo b).
A motivo del ricorso lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine
alla sussistenza di elementi probatori circa la responsabilità penale dell’imputato ed in ordine alla
riconosciuta aggravante di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Le doglianze formulate non si confrontano con il puntuale contenuto del provvedimento
impugnato e prospettano elementi di fatto sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità.
La Corte di Appello di Perugia ha, difatti, esposto in maniera logica e priva di contraddizioni i
molteplici elementi indiziari su cui ha fondato il riconoscimento della penale responsabilità
dell’imputato (il rinvenimento della sostanza stupefacente nei pressi di un cavalcavia ove l’imputato
si recava alla ricerca di qualcosa, l’offerta, da parte dell’imputato, di droga ai ragazzi del posto, la
detenzione a casa delle buste di cellophane identiche a quelle usate per confezionare gli involucri
posti sotto il cavalcavia) e le ragioni che hanno indotto al riconoscimento dell’aggravante di cui
all’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro, proprio in applicazione dell’orientamento
giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (v. p. 7 ed il riferimento al possibile confezionamento di
123.377 dosi con indicazione del relativo principio attivo).
Alla
inammissibilità
del
ricorso,
riconducibile
a
colpa
del
ricorrente
(Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018
Il ricorso è inammissibile.