Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2120 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2120 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TANTAUOI ABOUILIAS N. IL 25/06/1986
avverso la sentenza n. 1211/2011 TRIBUNALE di PRATO, del
16/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

– che il Tribunale di Prato con sentenza del 16.5.2011, ha applicato a TANTAOUI Abouilias la
pena concordata peri! reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309\90 (in Prato fino al 16.5.2011);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il vizio di
motivazione in ordine alla quantificazione della pena e lamentando l’incongruità del mancato
riconoscimento di circostanze attenuanti generiche;
— che i motivi di gravame risultano manifestamente infondati, perché, a fronte dell’applicazione
di pena concordata, non è ammessa l’impugnazione in sede di legittimità volta a contestare la
sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali dell’imputazione, l’entità
della pena applicata o le modalità della sua determinazione; né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti mancanza o insufficienza di motivazione, dal momento
che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia [fatte salve le questioni
relative all’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. ovvero riguardanti invalidità afferenti la corretta
instaurazione del rito speciale];
— che il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche non costituiva oggetto dell’accordo
intercorso tra le parti;
— che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 c.p.p. — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) —
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro
1.500,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della s mma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in
a camera di consiglio del 16.11.2012
Il resid mite

Ritenuto:

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