Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 212 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 212 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANDOLFO FRANCESCO N. IL 17/11/1965
avverso l’ordinanza n. 2040/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava
il reclamo proposto da Francesco Landolfo, in espiazione della pena dell’ergastolo, avverso
il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere con il quale
rigettava l’istanza volta ad ottenere un permesso premio.
A ragione il tribunale rilevava oltre la elevata pericolosità del condannato la
circostanza che gli operatori del carcere, pur dando atti della condotta regolare, hanno

2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore di fiducia,
lamentando che nella relazione del carcere si dava esclusivamente della condotta regolare
del detenuto senza indicare alcun motivo ostativo al beneficio richiesto.
Contesta, altresì,i1 contenuto della informativa della polizia che ha indicato il
condannato appartenente al clan Moccia, mentre lo stesso è stato ritenuto partecipe del
sodalizio denominato clan Morelli ed è detenuto dal 1993.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, il ricorrente ha proposto censure di merito volte ad una non consentita
rivalutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento della decisione del tribunale
che ha motivato in maniera logica e compiuta il rigetto, allo stato, del permesso premio
attenendosi, peraltro, al parere negativo espresso dagli operatori del carcere, ancorchè,
sia stato dato atto della condotte regolare del detenuto.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma ritenuta congrua di euro 1000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2013.

espresso parere contrario.

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